Art. 45.
                       Funzioni delle province
    1.  Sono  subdelegate  alle  province  le funzioni amministrative
concernenti  la  gestione  degli  specifici  interventi  previsti dai
programmi   dell'Unione   europea,   nell'ambito   del  coordinamento
regionale.
    2. Alle province sono inoltre delegate le funzioni amministrative
riguardanti:
      l'istruttoria  e  il  riaascio  dei permessi dl ricerca e delle
concessioni di coltivazione di minerali solidi;
      la  ispezione,  controllo,  revoca  e  sanzione  delle forme di
incentivazione in materia disposte dalla Regione.
    3.  Spettano  alle  province  i  diritti  relativi  a tariffe per
verifiche, collaudi e altre prestazioni di competenza.