Art. 45. Funzioni delle province 1. Sono subdelegate alle province le funzioni amministrative concernenti la gestione degli specifici interventi previsti dai programmi dell'Unione europea, nell'ambito del coordinamento regionale. 2. Alle province sono inoltre delegate le funzioni amministrative riguardanti: l'istruttoria e il riaascio dei permessi dl ricerca e delle concessioni di coltivazione di minerali solidi; la ispezione, controllo, revoca e sanzione delle forme di incentivazione in materia disposte dalla Regione. 3. Spettano alle province i diritti relativi a tariffe per verifiche, collaudi e altre prestazioni di competenza.