Art. 46.
                         Funzioni dei comuni
    1. I comuni esercitano le funzioni connesse con la gestione degli
specifici  interventi  previsti  dai  programmi  dell'Unione europea,
nell'ambito  del  coordinamento  regionale e con la trasmissione alla
Regione  delle  informazioni  acquisite  dalle  imprese  titolari  di
permessi e concessioni.