Art. 47.
                       Funzioni della Regione
    1.  La  Regione  esercita  le  seguenti  funzioni  amministrative
aventi,  ai  sensi  del  precedente  art. 4,  esigenze  di  carattere
unitario a livello regionale in materia di cave e torbiere:
      a) programmazione regionale dell'attivita' di cava, assicurando
la  partecipazione  e  la proposta delle province, dei comuni e delle
comunita' montane;
      b) disciplina,  indirizzi  e coordinamento delle funzioni degli
enti locali in materia di cave e torbiere;
      c) determinazione   delle  tariffe  e  dei  canoni  dovuti  dai
richiedenti;
      d) autorizzazioni,  verifiche, collaudi, nell'ambito dei limiti
massimi fissato dallo Stato;
      e) gestione  della  coltivazione  delle  cave e delle torbiere,
ferma  restando  la  competenza dei comuni al rilascio delle relative
concessioni edilizie.
    2.  La  Regione  procede  al  riordino della materia delle cave e
torbiere, ai sensi del precedente art. 19, prevedendo in tale sede la
delega  alle province delle funzioni di cui alle lettere d) ed e) del
comma 1.