Art. 47. Funzioni della Regione 1. La Regione esercita le seguenti funzioni amministrative aventi, ai sensi del precedente art. 4, esigenze di carattere unitario a livello regionale in materia di cave e torbiere: a) programmazione regionale dell'attivita' di cava, assicurando la partecipazione e la proposta delle province, dei comuni e delle comunita' montane; b) disciplina, indirizzi e coordinamento delle funzioni degli enti locali in materia di cave e torbiere; c) determinazione delle tariffe e dei canoni dovuti dai richiedenti; d) autorizzazioni, verifiche, collaudi, nell'ambito dei limiti massimi fissato dallo Stato; e) gestione della coltivazione delle cave e delle torbiere, ferma restando la competenza dei comuni al rilascio delle relative concessioni edilizie. 2. La Regione procede al riordino della materia delle cave e torbiere, ai sensi del precedente art. 19, prevedendo in tale sede la delega alle province delle funzioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1.