Art. 48.
                       Funzioni della Regione
    1.  La  Regione  esercita  le  seguenti  funzioni  amministrative
aventi,  ai  sensi  del  precedente  art.  4,  esigenze  di carattere
unitario a livello regionale in materia di acque minerali e termali:
      a) piano  regionale  delle  attivita'  connesse  con  le  acque
minerali e termali;
      b) coordinamento   a   livello  regionale  dell'attuazione  dei
programmi dell'Unione europea;
      c) criteri  per  i  permessi  di  ricerca  e  la concessione di
coltivazione delle acque minerali e termali;
      d) indirizzi  ai  comuni  per  l'apertura  ed  esercizio  degli
stabilimenti termali e per l'imbottigliamento delle acque minerali;
      e) determinazione  del canone di concessione per acque minerali
e termali;
      f) acquisizione  delle informazioni delle imprese trasmesse dai
comuni,  ai  sensi  del successivo art. 50, e inoltro delle stesse al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.