Art. 49. Funzioni delle province 1. Le province esercitano in materia di acque minerali e termali le seguenti funzioni: a) proposte, d'intesa con i comuni e le comunita' montane, per il piano regionale; b) individuazione delle aree suscettibili di attivita' in materia; c) permessi di ricerca, localizzazione e rilascio delle concessioni di coltivazione delle acque; d) vigilanza sull'osservanza delle norme di polizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 128/1959 e successive modificazioni, nonche' delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui ai decreti del Presidente della Repubblica numeri 547/1955 e 302/1956; e) sospensione e revoca delle autorizzazioni nonche' pronuncia di decadenza delle concessioni e sospensione dei lavori, ai sensi della legislazione vigente.