Art. 49.
                       Funzioni delle province
    1.  Le province esercitano in materia di acque minerali e termali
le seguenti funzioni:
      a) proposte,  d'intesa con i comuni e le comunita' montane, per
il piano regionale;
      b) individuazione  delle  aree  suscettibili  di  attivita'  in
materia;
      c) permessi   di   ricerca,  localizzazione  e  rilascio  delle
concessioni di coltivazione delle acque;
      d) vigilanza  sull'osservanza  delle norme di polizia di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 128/1959 e successive
modificazioni,  nonche'  delle norme in materia di igiene e sicurezza
del  lavoro  di cui ai decreti del Presidente della Repubblica numeri
547/1955 e 302/1956;
      e) sospensione  e revoca delle autorizzazioni nonche' pronuncia
di  decadenza  delle  concessioni  e sospensione dei lavori, ai sensi
della legislazione vigente.