Art. 5. Ruolo istituzionale e funzioni degli enti locali 4. La ripartizione e l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi tra gli enti locali e' preordinata, ai sensi degli atticoli 2, 3, 9, 14, 15 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni, ai seguenti ruoli istituzionali: a) la provincia, quale ente locale intermedio a fini generali, e' titolare di funzioni di area vasta e di funzioni di promozione, coordinamento e assistenza tecnico-amministrativa, a favore dei comuni, nonche' di compiti di programmazione; alla provincia vengono attribuite e delegate funzioni regionali conseguenti a tale ruolo intermedio; b) il comune, quale espressione della comunita' di base, e' chiamato ad esercitare tutte le competenze che non siano allocate a livello della provincia e della Regione; per favorire l'effettivita' di esercizio dei loro compiti, i comuni di minore dimensione demografica e organizzativa ovvero situati in aree interne e montane svolgono di norma le funzioni amministrative in forma associata ai sensi del successivo art. 6; c) le comunita' montane esercitano le funzioni e i compiti ad esse conferiti dalla presente legge e in base alla legge n. 97/1994 e assicurano l'esercizio associato di funzioni dei comuni, ai sensi del successivo art. 6; d) le camere di C.I.A.A. le universita' e gli altri enti locali ad autonomia funzionale partecipano al sistema regionale delle autonomie nei limiti dei rispettivi fini istituzionali. 2. Restano ferme le funzioni e i compiti gia' delegati o comunque conferiti dalle leggi regionali vigenti agli enti locali.