Art. 5.
          Ruolo istituzionale e funzioni degli enti locali
    4. La  ripartizione  e  l'esercizio  delle funzioni e dei compiti
amministrativi  tra  gli  enti  locali e' preordinata, ai sensi degli
atticoli  2,  3,  9, 14, 15 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive   modificazioni   e   integrazioni,   ai   seguenti  ruoli
istituzionali:
      a) la  provincia, quale ente locale intermedio a fini generali,
e'  titolare  di  funzioni di area vasta e di funzioni di promozione,
coordinamento  e  assistenza  tecnico-amministrativa,  a  favore  dei
comuni,  nonche' di compiti di programmazione; alla provincia vengono
attribuite  e  delegate  funzioni  regionali conseguenti a tale ruolo
intermedio;
      b) il  comune,  quale  espressione  della comunita' di base, e'
chiamato  ad  esercitare tutte le competenze che non siano allocate a
livello  della provincia e della Regione; per favorire l'effettivita'
di  esercizio  dei  loro  compiti,  i  comuni  di  minore  dimensione
demografica  e organizzativa ovvero situati in aree interne e montane
svolgono  di  norma  le funzioni amministrative in forma associata ai
sensi del successivo art. 6;
      c) le  comunita'  montane esercitano le funzioni e i compiti ad
esse conferiti dalla presente legge e in base alla legge n. 97/1994 e
assicurano l'esercizio associato di funzioni dei comuni, ai sensi del
successivo art. 6;
      d) le camere di C.I.A.A. le universita' e gli altri enti locali
ad  autonomia  funzionale  partecipano  al  sistema  regionale  delle
autonomie nei limiti dei rispettivi fini istituzionali.
    2. Restano ferme le funzioni e i compiti gia' delegati o comunque
conferiti dalle leggi regionali vigenti agli enti locali.