Art. 50.
                         Compiti dei comuni
    1.   I   comuni   esercitano   le   funzioni   amministrative  di
autorizzazione  degli  erogatori di mescita dell'acqua minerale fuori
degli stabilimenti dove e' collocata la sorgente.
    2. Ai comuni, singoli e associati ai sensi del precedente art. 6,
e'    delegato   l'esercizio   delle   funzioni   amministrative   di
autorizzazione  per l'apertura e l'esercizio di stabilimeni termali e
per l'imbottigliamento delle acque minerali.
    3.  I  comuni  esercitano  le funzioni di cui ai commi precedenti
nell'ambito  del  coordinamento  regionale e con la trasmissione alla
Regione   delle  informazioni  acquisite  dai  soggetti  titolari  di
autorizzazioni.