Art. 50. Compiti dei comuni 1. I comuni esercitano le funzioni amministrative di autorizzazione degli erogatori di mescita dell'acqua minerale fuori degli stabilimenti dove e' collocata la sorgente. 2. Ai comuni, singoli e associati ai sensi del precedente art. 6, e' delegato l'esercizio delle funzioni amministrative di autorizzazione per l'apertura e l'esercizio di stabilimeni termali e per l'imbottigliamento delle acque minerali. 3. I comuni esercitano le funzioni di cui ai commi precedenti nell'ambito del coordinamento regionale e con la trasmissione alla Regione delle informazioni acquisite dai soggetti titolari di autorizzazioni.