Art. 52.
          Ripartizione delle funzioni in materia fieristica
    1. Tutte   le   funzioni   conferite  dall'art.  41  del  decreto
legislativo n. 112/1998, ad eccezione di quelle trasferite ai comuni,
di  cui  al comma successivo, sono esercitate dalla Regione Molise in
materie  di  fiere,  cosi'  come  definite  dall'art. 39 dello stesso
decreto  legislativo  n.  112/1998,  in vista della definizione di un
sistema fieristico regionale coordinato e integrato.
    2.  Sono  attribute  ai  comuni, che le gestiscono anche in forma
associata  ai sensi del precedente art. 6, le funzioni amministrative
concernenti  il  riconoscimento  della  qualifica  di  manifestazioni
fieristiche  di  rilevanza locale, nonche' le autorizzazioni connesse
per lo svolgimento delle stesse.
    3.   Con   successivo   provvedimento   legislativo,  la  Regione
disciplina  organicamente  l'attivita'  fieristica  e lo sviluppo del
relativo  sistema  regionale, procedendo anche alla disciplina per la
costituzione di enti fieristici.