Art. 52. Ripartizione delle funzioni in materia fieristica 1. Tutte le funzioni conferite dall'art. 41 del decreto legislativo n. 112/1998, ad eccezione di quelle trasferite ai comuni, di cui al comma successivo, sono esercitate dalla Regione Molise in materie di fiere, cosi' come definite dall'art. 39 dello stesso decreto legislativo n. 112/1998, in vista della definizione di un sistema fieristico regionale coordinato e integrato. 2. Sono attribute ai comuni, che le gestiscono anche in forma associata ai sensi del precedente art. 6, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica di manifestazioni fieristiche di rilevanza locale, nonche' le autorizzazioni connesse per lo svolgimento delle stesse. 3. Con successivo provvedimento legislativo, la Regione disciplina organicamente l'attivita' fieristica e lo sviluppo del relativo sistema regionale, procedendo anche alla disciplina per la costituzione di enti fieristici.