Art. 54.
                         Funzioni regionali
    1.  La  Regione,  ai  sensi  del  precedente  art. 4, esercita le
funzioni  amministrative  che  attengono  ad  esigenze  di  carattere
unitario  a  livello  regionale  in  materia  di  turismo, cosi' come
definite   dall'art.   43   del   decreto  legislativo  n.  112/1998,
segnatamente in ordine a:
      a) definizione delle intese con lo Stato, ai sensi dell'art. 44
del   decreto  legislativo  n.  112/1998,  per  quanto  concerne  gli
obiettivi  e  i  principi  di  valorizzazione  e sviluppo del sistema
turistico nazionale;
      b) definizione di interventi cofinanziati dallo Stato, ai sensi
dell'art. 44, lettera d) del decreto legislativo n. 112/1998;
      c) programmazione,  indirizzo,  coordinamento  e  controllo dei
risultati  in ordine allo sviluppo delle attivita' e delle iniziative
turistiche, dell'innovazione e qualificazione dell'offerta turistica,
anche  mediante  l'emanazione  di norme tecniche e ripartizione delle
risorse finanziarie;
      d) pianificazione  degli  interventi  in  materia  di industria
alberghiera e di turismo rurale;
      e) promozione  della domanda e dell'offerta turistica in Italia
ed  all'estero,  mediante  la  elaborazione  del  Piano  triennale di
interventi in materia turistica;
      f) istituzione  dell'Osservatorio  regionale  sul  turismo  per
monitorare  l'evoluzione della domanda turistica e per assicurare una
tempestiva informazione agli operatori e agli enti e il coordinamento
della raccolta dei dati statistici;
      g) demanio marittimo per finalita' turistico-ricreative.
    2. Con  successiva legge, la Regione Molise procede, ai sensi del
precedente  art.  19,  al riordino della disciplina della materia del
turismo e dell'industa alberghiera.
    3. Per  lo  svolgimento delle funzioni di cui al precedente comma
1,  la  Regione  puo'  avvalersi,  mediante  apposite convenzioni, di
istituti  universitari, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 341/1990,
e di enti pubblici e privati specializzati in materia.