Art. 54. Funzioni regionali 1. La Regione, ai sensi del precedente art. 4, esercita le funzioni amministrative che attengono ad esigenze di carattere unitario a livello regionale in materia di turismo, cosi' come definite dall'art. 43 del decreto legislativo n. 112/1998, segnatamente in ordine a: a) definizione delle intese con lo Stato, ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo n. 112/1998, per quanto concerne gli obiettivi e i principi di valorizzazione e sviluppo del sistema turistico nazionale; b) definizione di interventi cofinanziati dallo Stato, ai sensi dell'art. 44, lettera d) del decreto legislativo n. 112/1998; c) programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo dei risultati in ordine allo sviluppo delle attivita' e delle iniziative turistiche, dell'innovazione e qualificazione dell'offerta turistica, anche mediante l'emanazione di norme tecniche e ripartizione delle risorse finanziarie; d) pianificazione degli interventi in materia di industria alberghiera e di turismo rurale; e) promozione della domanda e dell'offerta turistica in Italia ed all'estero, mediante la elaborazione del Piano triennale di interventi in materia turistica; f) istituzione dell'Osservatorio regionale sul turismo per monitorare l'evoluzione della domanda turistica e per assicurare una tempestiva informazione agli operatori e agli enti e il coordinamento della raccolta dei dati statistici; g) demanio marittimo per finalita' turistico-ricreative. 2. Con successiva legge, la Regione Molise procede, ai sensi del precedente art. 19, al riordino della disciplina della materia del turismo e dell'industa alberghiera. 3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente comma 1, la Regione puo' avvalersi, mediante apposite convenzioni, di istituti universitari, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 341/1990, e di enti pubblici e privati specializzati in materia.