Art. 55. Funzioni dei comuni 1. Sono attribuite ai comuni e, nei casi di cui al precedente art. 6, alle comunita' montane le funzioni amministrative riguardanti: a) il vincolo di destinazione delle strutture ricettive, ai sensi dell'art. 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217; b) il nulla osta di cui all'art. 6 della legge 2 marzo 1963, n. 191 e preventivi pareri e fissazione dei termini di cui all'art. 7 della stessa legge, in materia di proroga delle locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo e residenza turistica alberghiera; c) la dichiarazione di pubblica utilita' ai sensi del regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2180, e del regio decreto-legge 12 luglio 1938, n. 1473, per l'espropriazione ai fini della costruzione di nuovi alberghi e ai fini dell'ampliamento e della trasformazione di quelli esistenti; d) l'autorizzazione, di cui al regio decreto-legge 8 novembre 1938, n. 1908 per le deroghe ai regolamenti edilizi comunali ai fini della determinazione dell'altezza degli edifici destinati ad uso alberghiero; e) l'autorizzazione per l'esercizio delle strutture ricettive; f) la vigilanza e l'ispezione ai sensi delle disposizioni igienico-sanitarie sugli alberghi e sugli esercizi ricettivi; g) l'accoglienza e l'informazione turistica e la promozione dell'offerta turistica locale.