Art. 55.
                         Funzioni dei comuni
    1. Sono  attribuite  ai  comuni  e, nei casi di cui al precedente
art. 6,   alle   comunita'   montane   le   funzioni   amministrative
riguardanti:
      a) il  vincolo  di  destinazione  delle strutture ricettive, ai
sensi dell'art. 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217;
      b) il nulla osta di cui all'art. 6 della legge 2 marzo 1963, n.
191  e  preventivi  pareri e fissazione dei termini di cui all'art. 7
della stessa legge, in materia di proroga delle locazioni di immobili
adibiti ad uso di albergo e residenza turistica alberghiera;
      c) la  dichiarazione  di  pubblica  utilita' ai sensi del regio
decreto-legge  21 ottobre 1937, n. 2180, e del regio decreto-legge 12
luglio 1938,  n. 1473, per l'espropriazione ai fini della costruzione
di  nuovi  alberghi e ai fini dell'ampliamento e della trasformazione
di quelli esistenti;
      d) l'autorizzazione,  di  cui al regio decreto-legge 8 novembre
1938,  n. 1908 per le deroghe ai regolamenti edilizi comunali ai fini
della  determinazione  dell'altezza  degli  edifici  destinati ad uso
alberghiero;
      e) l'autorizzazione per l'esercizio delle strutture ricettive;
      f) la  vigilanza  e  l'ispezione  ai  sensi  delle disposizioni
igienico-sanitarie sugli alberghi e sugli esercizi ricettivi;
      g) l'accoglienza  e  l'informazione  turistica  e la promozione
dell'offerta turistica locale.