Art. 56. Funzioni delle province 1. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni amministrative: a) attivita' professionali delle agenzie di viaggio e turismo, di cui alla legge regionale n. 32/1996; b) classificazione delle strutture turistiche, di cui all'art. 6 della legge n. 217/1983; c) pubblicita' dei prezzi e delle tariffe dei servizi e delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere; d) guide, accompagnatori e interpreti turistici di cui alla legge regionale n. 32/1996; e) associazioni pro-loco, di cui alla legge regionale n. 20/1977; f) associazioni turistiche di cui alla legge regionale n. 9/1985; g) raccolta, elaborazione e diffusione dei dati statistici e delle informazioni riguardanti l'offerta e la domanda turistica; h) formazione e qualificazione professionale in materia; i) incentivazione dell'offerta nel settore alberghiero e del turistico rurale in attuazione della pianificazione regionale; j) attuazione delle direttive del piano mediante l'adozione e l'attuazione di un programma annuale degli interventi in materia di promozione turistica.