Art. 56.
                       Funzioni delle province
    1. Sono   attribuite   alle   province   le   seguenti   funzioni
amministrative:
      a) attivita'  professionali delle agenzie di viaggio e turismo,
di cui alla legge regionale n. 32/1996;
      b) classificazione  delle strutture turistiche, di cui all'art.
6 della legge n. 217/1983;
      c) pubblicita'  dei  prezzi e delle tariffe dei servizi e delle
strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere;
      d) guide,  accompagnatori  e  interpreti  turistici di cui alla
legge regionale n. 32/1996;
      e) associazioni  pro-loco,  di  cui  alla  legge  regionale  n.
20/1977;
      f) associazioni  turistiche  di  cui  alla  legge  regionale n.
9/1985;
      g) raccolta,  elaborazione  e  diffusione dei dati statistici e
delle informazioni riguardanti l'offerta e la domanda turistica;
      h) formazione e qualificazione professionale in materia;
      i) incentivazione  dell'offerta  nel  settore alberghiero e del
turistico rurale in attuazione della pianificazione regionale;
      j) attuazione  delle  direttive del piano mediante l'adozione e
l'attuazione  di  un programma annuale degli interventi in materia di
promozione turistica.