Art. 58.
Localizzazione   delle   opere   pubbliche   di  interesse  di  altre
                           amministrazioni
    1. La  legge  regionale disciplina procedure, termini e modalita'
di  rappresentazione  e  di  valutazione da parte della Regione della
localizzazione   delle   opere   pubbliche   di  interesse  di  altre
amministrazioni,   ai  sensi  dell'art.  55,  comma  1,  del  decreto
legislativo   n.   112/1998,   assicurazione  agli  enti  locali  una
tempestiva e compiuta informazione.