Art. 58. Localizzazione delle opere pubbliche di interesse di altre amministrazioni 1. La legge regionale disciplina procedure, termini e modalita' di rappresentazione e di valutazione da parte della Regione della localizzazione delle opere pubbliche di interesse di altre amministrazioni, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998, assicurazione agli enti locali una tempestiva e compiuta informazione.