Art. 59. Urbanistica, pianificazione territoriale e bellezze naturali 1. La Regione e gli enti locali esercitano tutte le funzioni amministrative in materia di disciplina, pianificazione, uso, tutela e governo e del territorio, nonche' di salvaguardia e trasformazione del suolo e tutela delle bellezze naturali, ad eccezione di quelle mantenute allo Stato, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 112/1998.