Art. 59.
    Urbanistica, pianificazione territoriale e bellezze naturali
    1.  La  Regione  e  gli  enti locali esercitano tutte le funzioni
amministrative  in materia di disciplina, pianificazione, uso, tutela
e  governo e del territorio, nonche' di salvaguardia e trasformazione
del  suolo  e  tutela delle bellezze naturali, ad eccezione di quelle
mantenute  allo  Stato, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo
n. 112/1998.