Art. 6. Esercizio associato delle funzioni 1. Nei casi in cui la presente legge individui funzioni e compiti da conferire ai comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, o comunque aventi caratteristiche demografiche, territoriali e strutturali che non ne consentano l'esercizio se non in maniera associata, la giunta regionale propone, anche secondo le modalita' e le procedure di cui ai successivi articoli 8 e 9, ai comuni interessati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, una intesa, attraverso un apposito programma, dove sono indicati gli ambiti ottimali di esercizio associato. L'intesa pue' essere estesa anche ai comuni di maggiore dimensione demografica e organizzativa. 2. Nelle zone montane, qualora l'ambito ottimale di esercizio coincida, con quello di una comunita' montana, le funzioni sono esercitate dalla stessa. 3. Nei casi diversi da quelli previsti nel comma precedente, i comuni compresi nei diversi ambiti, su iniziativa del comune di maggiore dimensione demografica individuano autonomamente le forme, le metodologie ed eventualmente i soggetti affidatari, anche per conto, dell'esercizio associato, non oltre i centoventi giorni successivi. 4. Decorso inutilmente il termine, nelle zone montane le funzioni dei comuni sono comunque esercitate dalla comunita' montana di appartenenza; negli altri casi, il consiglio regionale su proposta della giunta determina le forme e le metodologie ed eventualmente i soggetti affidatari per conto dell'esercizio associato delle funzioni comunali. 5. I comuni possono comunque deliberare, entro il termine di cui al precedente comma 3, di esercitare le funzioni in forma singola. 6. Le intese di cui al precedente comma 1 prevedono risorse e strumenti di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni, anche ulteriori rispetto a quelli previsti dal successivo art. 10, comma 6.