Art. 6.
                 Esercizio associato delle funzioni
    1. Nei casi in cui la presente legge individui funzioni e compiti
da  conferire ai comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, o
comunque   aventi   caratteristiche   demografiche,   territoriali  e
strutturali  che  non  ne  consentano  l'esercizio  se non in maniera
associata,  la giunta regionale propone, anche secondo le modalita' e
le  procedure  di  cui  ai  successivi  articoli  8  e  9,  ai comuni
interessati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge,
una  intesa, attraverso un apposito programma, dove sono indicati gli
ambiti  ottimali  di esercizio associato. L'intesa pue' essere estesa
anche ai comuni di maggiore dimensione demografica e organizzativa.
    2. Nelle  zone  montane,  qualora  l'ambito ottimale di esercizio
coincida,  con  quello  di  una  comunita'  montana, le funzioni sono
esercitate dalla stessa.
    3. Nei  casi  diversi  da quelli previsti nel comma precedente, i
comuni   compresi  nei  diversi  ambiti,  su  iniziativa  del  comune
di maggiore   dimensione  demografica  individuano  autonomamente  le
forme,  le  metodologie ed eventualmente i soggetti affidatari, anche
per  conto,  dell'esercizio  associato, non oltre i centoventi giorni
successivi.
    4. Decorso inutilmente il termine, nelle zone montane le funzioni
dei  comuni  sono  comunque  esercitate  dalla  comunita'  montana di
appartenenza;  negli  altri  casi, il consiglio regionale su proposta
della  giunta  determina le forme e le metodologie ed eventualmente i
soggetti affidatari per conto dell'esercizio associato delle funzioni
comunali.
    5. I  comuni possono comunque deliberare, entro il termine di cui
al precedente comma 3, di esercitare le funzioni in forma singola.
    6. Le  intese  di  cui  al precedente comma 1 prevedono risorse e
strumenti  di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni,
anche  ulteriori  rispetto  a quelli previsti dal successivo art. 10,
comma 6.