Art. 60.
             Funzioni della Regione e legge di riordino
    1.  La Regione esercita, in coerenza con il ruolo di cui all'art.
4, funzioni e compiti di pianificazione, controllo e coordinamento in
materia  urbanistica  e  territoriale di carattere unitario a livello
regionale,  nonche'  di  indirizzo  e  verifica  della pianificazione
territoriale  delle  province,  dei comuni, delle comunita' montane e
degli altri enti locali competenti in materia.
    2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge,  la  Regione  adotta  una successiva legge di disciplina della
materia urbanistica, della pianificazione territoriale e della tutela
delle  bellezze  naturali  ed  ambientali  determinando  le  funzioni
esercitate  dalla  Regione  e  dagli  enti  locali, in coerenza con i
principi   di  cui  al  precedente  art.  19  e  con  i  principi  di
sussidiarieta',   cooperazione,   perequazione   ed   efficacia,   in
attuazione degli articoli 3, 9, 15, 29 della legge n. 142/1990.