Art. 60. Funzioni della Regione e legge di riordino 1. La Regione esercita, in coerenza con il ruolo di cui all'art. 4, funzioni e compiti di pianificazione, controllo e coordinamento in materia urbanistica e territoriale di carattere unitario a livello regionale, nonche' di indirizzo e verifica della pianificazione territoriale delle province, dei comuni, delle comunita' montane e degli altri enti locali competenti in materia. 2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione adotta una successiva legge di disciplina della materia urbanistica, della pianificazione territoriale e della tutela delle bellezze naturali ed ambientali determinando le funzioni esercitate dalla Regione e dagli enti locali, in coerenza con i principi di cui al precedente art. 19 e con i principi di sussidiarieta', cooperazione, perequazione ed efficacia, in attuazione degli articoli 3, 9, 15, 29 della legge n. 142/1990.