Art. 61.
                       Funzioni delle province
    1. Le province esercitano le funzioni amministrative di interesse
provinciale,  riguardanti  vaste  zone  intercomunali ovvero l'intero
territorio   provinciale   e,   in   particolare,   la  formazione  e
l'approvazione  del  piano territoriale di coordinamento provinciale,
cosi' come previsto dall'art. 15 della legge n. 142/1990.
    2.  Il  piano territoriale di coordinamento provinciale assumera'
anche  valore  ed  effetti  di  piano  di  tutela  nei  settori della
protezione  della  natura,  della  tutela dell'ambiente, delle acque,
della  difesa  del  suolo  e  della  tutela  delle bellezze naturali,
secondo  forme  di  intesa  tra  province e le amministrazioni, anche
statali, competenti.
    3.  L'operativita' dell'esercizio delle funzioni, di cui al comma
1, consegue all'approvazione della legge urbanistica regionale.