Art. 62. Funzioni dei comuni 1. Ai comuni sono attribuite le funzioni amministrative riguardanti l'approvazione dei piani urbanistici generali comunali e degli strumenti attuativi e le relative varianti nell'osservanza della pianificazione regionale e provinciale. 2. L'operativita' dell'esercizio delle funzioni, di cui al comma 1, consegue all'approvazione della legge urbanistica regionale e dei rispettivi piani territoriali provinciali di coordinamento, di cui agli articoli 60 e 61 della presente legge.