Art. 62.
                         Funzioni dei comuni
    1.   Ai   comuni   sono  attribuite  le  funzioni  amministrative
riguardanti  l'approvazione dei piani urbanistici generali comunali e
degli  strumenti  attuativi  e  le  relative varianti nell'osservanza
della pianificazione regionale e provinciale.
    2.  L'operativita' dell'esercizio delle funzioni, di cui al comma
1,  consegue all'approvazione della legge urbanistica regionale e dei
rispettivi  piani  territoriali  provinciali di coordinamento, di cui
agli articoli 60 e 61 della presente legge.