Art. 63. Disposizioni transitorie 1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino di cui al precedente art. 60, le funzioni in materia di urbanistica sono esercitate ai sensi della legge regionale n. 7/1973, cosi' come modificata ed integrata dal presente articolo. 2. L'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1973, n. 7, e' integrato dai seguenti commi aggiuntivi: "L'approvazione degli strumenti urbanistici generali e delle relative varianti, trasmessi prima dell'approvazione della legge regionale di riordino, interviene centro il terimine perentorio di centottanta giorni dalla data del loro deposito, con il corredo della documentazione prescritta, da parte dell'ente che li ha adottati. L'amministrazione ricevente ha l'obbligo di asseverare, all'atto del deposito, la regolarita' formale degli atti, in base ai requisiti prescritti dalle norme vigenti. Il termine puo' essere interrotto una sola volta per eventuale e motivata richiesta di integrazione documentale. Cio' vale anche per accertati errori formali. L'approvaziozze delle varianti agli strumenti urbanistici per opere pubbliche anche ai sensi della legge n. 1/1978 (legge statale) nonche' i piani di cui alle leggi n. 167/1962 e n. 865/1971 deve avvenire entro sessanta giorni dalla presentazione agli organi regionali competenti. E' di competenza dei comuni la definitiva approvazione dei piani particolareggiati e dei piani di lottizzazione di iniziativa privata conformi alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti entro il termine perentorio di novanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, corredata degli elaborati previsti. Alla scadenza dei termini di approvazione di cui ai commi precedenti, gli strumenti urbanistici si intendono definitivamente approvati. La competente commissione consiliare regionale comunica il proprio parere nei successivi trenta giorni dal ricevimento degli atti. Decorso il predetto termine il parere si intende acquisito. Per i procedimenti in corso i termini di cui ai precedenti commi cominciano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".