Art. 63.
                      Disposizioni transitorie
    1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino
di  cui  al precedente art. 60, le funzioni in materia di urbanistica
sono  esercitate ai sensi della legge regionale n. 7/1973, cosi' come
modificata ed integrata dal presente articolo.
    2.  L'art.  4  della  legge  regionale  22  maggio 1973, n. 7, e'
integrato dai seguenti commi aggiuntivi:
    "L'approvazione  degli  strumenti  urbanistici  generali  e delle
relative  varianti,  trasmessi  prima  dell'approvazione  della legge
regionale  di  riordino,  interviene centro il terimine perentorio di
centottanta giorni dalla data del loro deposito, con il corredo della
documentazione  prescritta,  da  parte  dell'ente che li ha adottati.
L'amministrazione  ricevente ha l'obbligo di asseverare, all'atto del
deposito,  la  regolarita'  formale  degli atti, in base ai requisiti
prescritti dalle norme vigenti. Il termine puo' essere interrotto una
sola  volta  per  eventuale  e  motivata  richiesta  di  integrazione
documentale. Cio' vale anche per accertati errori formali.
    L'approvaziozze  delle  varianti  agli  strumenti urbanistici per
opere  pubbliche anche ai sensi della legge n. 1/1978 (legge statale)
nonche'  i  piani  di  cui  alle leggi n. 167/1962 e n. 865/1971 deve
avvenire  entro  sessanta  giorni  dalla  presentazione  agli  organi
regionali competenti.
    E'  di competenza dei comuni la definitiva approvazione dei piani
particolareggiati  e dei piani di lottizzazione di iniziativa privata
conformi  alle  norme  e  agli strumenti urbanistici vigenti entro il
termine  perentorio  di  novanta  giorni  a  decorrere  dalla data di
presentazione dell'istanza, corredata degli elaborati previsti.
    Alla  scadenza  dei  termini  di  approvazione  di  cui  ai commi
precedenti,  gli  strumenti  urbanistici si intendono definitivamente
approvati.
    La   competente  commissione  consiliare  regionale  comunica  il
proprio  parere  nei  successivi  trenta giorni dal ricevimento degli
atti. Decorso il predetto termine il parere si intende acquisito.
    Per  i procedimenti in corso i termini di cui ai precedenti commi
cominciano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge".