Art. 64.
                       Funzioni della Regione
    1.  La  Regione  esercita  in  materia  di prevenzione di rischio
sismico le seguenti funzioni amministrative:
      a) individuazione    delle    zone   sismiche,   formazione   e
aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;
      b) emanazione degli indirizzi per la formazione degli strumenti
urbanistici,  generali  o  attuativi,  ai  fini  della prevenzione di
rischio sismico;
      c) attivita'  di  indirizzo  e coordinamento per lo svolgimento
delle  funzioni attribuite alle province ai sensi del successivo art.
65.