Art. 64. Funzioni della Regione 1. La Regione esercita in materia di prevenzione di rischio sismico le seguenti funzioni amministrative: a) individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone; b) emanazione degli indirizzi per la formazione degli strumenti urbanistici, generali o attuativi, ai fini della prevenzione di rischio sismico; c) attivita' di indirizzo e coordinamento per lo svolgimento delle funzioni attribuite alle province ai sensi del successivo art. 65.