Art. 65. Funzioni delle province 1. Le province esercitano in materia di prevenzione di rischi sismici le seguenti funzioni: a) costruzioni in zona sismica ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e della legge regionale 6 giugno 1996, n. 20; b) costruzioni in cemento armato o a struttura metallica, ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086.