Art. 65.
                       Funzioni delle province
    1. Le  province  esercitano  in  materia di prevenzione di rischi
sismici le seguenti funzioni:
      a) costruzioni   in   zona  sismica  ai  sensi  della  legge  2
febbraio 1974, n. 64 e della legge regionale 6 giugno 1996, n. 20;
      b) costruzioni  in  cemento  armato o a struttura metallica, ai
sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086.