Art. 66.
                       Funzioni della Regione
    1.  La  Regione  esercita  le  seguenti  funzioni  in  materia di
edilizia residenziale pubblica:
      a) determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno
abitativo,  tenendo  conto  della consistenza del patrimonio edilizio
esistente   e  delle  sue  possibilita'  di  integrazione  attraverso
l'azione  coordinata  e  sinergica  dei  diversi  soggetti sociali ed
economici presenti sul territorio;
      b) i  piani e i programmi di intervento e obiettivi di settore,
nonche' tipologie di intervento;
      c) modalita'  di  incentivazione  finanziaria  e criteri per la
ripartizione dei finanziamenti;
      d) individuazione  delle  categorie  degli operatori incaricati
dell'attuazione dei programmi edilizi da ammettere a finanziamento;
      e) limiti  di  costo e requisiti oggettivi per la realizzazione
degli  interventi;  limiti  di  reddito  e  requisiti  soggettivi per
l'accesso ai benefici;
      f) verifica dell'attuazione dei programmi;
      g) contributi   agli   operatori  per  la  realizzazione  degli
interventi di E.R.P.;
      h) promozione  e  coordinamento  della  formazione  e  gestione
dell'anagrafe    dei   soggetti   fruenti   contributi   pubblici   e
dell'inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
      i) promozione delle iniziative di ricerca e sperimentazione;
      l) criteri  generali  per  l'assegnazione  e  la gestione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica e relativi canoni;
      m) modalita'  di  gestione  del sostegno finanziario al reddito
per   favorire  l'accesso  al  mercato  della  locazione  dei  nuclei
familiari meno abbienti;
      n) criteri  per la vigilanza amministrativa e finanziaria delle
cooperative   e  imprese  edilizie  comunque  fruenti  di  contributo
pubblico;
      o) concorso  con  lo  Stato,  sentiti  gli  enti  locali, nella
elaborazione di programmi di E.R.P. aventi interesse nazionale;
      p) disciplina degli II.AA.CC.PP. e controllo sugli stessi.
    2.  La  Regione,  con  successiva  legge, ai sensi del precedente
art. 15, provvede alla riforma organica della materia di E.R.P.