Art. 67.
                         Funzioni dei comuni
    1.  Sono  conferite  ai  comuni, singoli o associati, le seguenti
funzioni  e  compiti,  che  esercitano  nell'ambito  della disciplina
regionale, in materia di edilizia residenziale pubblica:
      a) rilevamento del fabbisogno abitativo;
      b) accertamento  dei  requisiti  soggettivi  per  l'accesso  ai
finanziamenti
      c) accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi;
      d) vigilanza  sulla  gestione  amministrativo-finanziaria delle
cooperative  e  delle imprese edilizie comunque fruenti di contributi
pubblici;
      e) autorizzazione  alla  cessione  in proprieta' del patrimonio
edilizio realizzato dalle cooperative a proprieta' indivisa, ai sensi
dell'art. 18 della legge n. 179/1992;
      f) autorizzazione   alla   cessione   o  locazione,  anticipata
rispetto  ai  termini  previsti dalle norme vigenti in materia, degli
alloggi  di  edilizia agevolata, ai sensi dell'art. 20 della legge n.
179/1992;
      g) formazione  dei  bandi  di assegnazione e approvazione delle
graduatorie;
      h) promozione della mobilita' degli assegnatari.