Art. 7. Formazioni sociali e onlus 1. La Regione e gli enti locali promuovono l'assolvimento, ai sensi del precedente art. 1, comma 1, lettera g), di funzioni aventi rilevanza sociale da parte di famiglie, cooperative sociali e, in genere, di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, individuando e valorizzando i soggetti ai quali possono affidare compiti di loro competenza. 2. Gli affidamenti di cui al comma precedente vengono operati mediante convenzioni in base a criteri di convenienza qualitativa ed economica. 3. Sono escluse dalle previsioni del presente articolo le funzioni e i compiti aventi carattere discrezionale e contenuti eminentemente autoritativi.