Art. 7.
                     Formazioni sociali e onlus
    1. La  Regione  e  gli  enti locali promuovono l'assolvimento, ai
sensi  del precedente art. 1, comma 1, lettera g), di funzioni aventi
rilevanza  sociale  da  parte  di famiglie, cooperative sociali e, in
genere,   di   organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale,
individuando  e  valorizzando  i  soggetti  ai quali possono affidare
compiti di loro competenza.
    2.  Gli  affidamenti  di  cui al comma precedente vengono operati
mediante  convenzioni in base a criteri di convenienza qualitativa ed
economica.
    3.  Sono  escluse  dalle  previsioni  del  presente  articolo  le
funzioni  e  i  compiti  aventi  carattere  discrezionale e contenuti
eminentemente autoritativi.