Art. 70.
                       Funzioni delle province
    1.  Sono  attribuite  alle province le funzioni amministrative in
materia  di  protezione  della  fauna  e  della flora e di rischio di
incidente   rilevante   non  riservate  alla  Regione  ai  sensi  del
precedente art. 69, comma 1.
    2.  Le  province  sono delegate alla VIA su progetti di interesse
provinciale, individuati dalla legge di cui al comma 3 del precedente
art. 69.