Art. 70. Funzioni delle province 1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative in materia di protezione della fauna e della flora e di rischio di incidente rilevante non riservate alla Regione ai sensi del precedente art. 69, comma 1. 2. Le province sono delegate alla VIA su progetti di interesse provinciale, individuati dalla legge di cui al comma 3 del precedente art. 69.