Art. 71. Funzioni della Regione 1. In coerenza con il precedente art. 4, la Regione esercita in materia di parchi e di riserve naturali le seguenti funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario a livello regionale: a) programmazione e pianificazione, nonche' indirizzi generali in materia; b) criteri generali per i finanziamenti; c) enti di gestione delle aree naturali protette istituite con legge regionale; d) coordinamento, mediante concertazione con le province e le comunita' montane, delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti, ai sensi del successivo art. 72. 2. La Regione disciplina, ai sensi del precedente art. 19, la materia dei parchi e delle riserve naturali secondo i principi di cui alla legge n. 394/1991.