Art. 71.
                       Funzioni della Regione
    1.  In  coerenza con il precedente art. 4, la Regione esercita in
materia  di  parchi  e  di  riserve naturali le seguenti funzioni che
attengono ad esigenze di carattere unitario a livello regionale:
      a) programmazione  e pianificazione, nonche' indirizzi generali
in materia;
      b) criteri generali per i finanziamenti;
      c) enti  di gestione delle aree naturali protette istituite con
legge regionale;
      d) coordinamento,  mediante  concertazione con le province e le
comunita' montane, delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti, ai
sensi del successivo art. 72.
    2.  La  Regione  disciplina,  ai sensi del precedente art. 19, la
materia dei parchi e delle riserve naturali secondo i principi di cui
alla legge n. 394/1991.