Art. 72.
          Funzioni delle province e delle comunita' montane
    1.  Tutte  le funzioni e i compiti in materia di parchi e riserve
naturali,  diversi  da  quelli  indicati dal precedente art. 71, sono
attribuite alle province.
    2.   Le  funzioni  in  materia  di  parchi  locali  di  interesse
sovracomunale sono attribuite alle comunita' montane.