Art. 75. Funzioni dei comuni 1. I comuni esercitano le funzioni amministrative non espressamente riservate alla Regione ne' conferite ad altri enti locali e, in particolare, quelle riguardanti: a) l'autorizzazione all'allaccio e allo scarico in pubblica fognatura, ad esclusione degli scarichi industriali di cui al decreto legislativo n. 133/1992; b) l'autorizzazione degli scarichi sul suolo degli insediamenti civili, in aree sprovviste di fognature o di impianti di depurazione; c) l'approvvigionamento idrico di emergenza; il rilevamento esecutivo delle caratteristiche delle acque dolci superficiali potabili, ai fini della relativa classificazione.