Art. 75.
                         Funzioni dei comuni
    1.   I   comuni   esercitano   le   funzioni  amministrative  non
espressamente  riservate  alla  Regione  ne'  conferite ad altri enti
locali e, in particolare, quelle riguardanti:
      a) l'autorizzazione  all'allaccio  e  allo  scarico in pubblica
fognatura, ad esclusione degli scarichi industriali di cui al decreto
legislativo n. 133/1992;
      b) l'autorizzazione degli scarichi sul suolo degli insediamenti
civili, in aree sprovviste di fognature o di impianti di depurazione;
      c) l'approvvigionamento  idrico  di  emergenza;  il rilevamento
esecutivo   delle  caratteristiche  delle  acque  dolci  superficiali
potabili, ai fini della relativa classificazione.