Art. 76.
                       Funzioni della Regione
    1.  In  coerenza con il precedente art. 4, la Regione esercita in
materia  di inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico le
seguenti  funzioni  che attengono ad esigenze di carattere unitario a
livello regionale:
      a) programmazione e pianificazione e indirizzi generali;
      b) criteri generali per i finanziamenti;
      c) mappatura elettromagnetica regionale;
      d) coordinamento,  mediante  concertazione con gli enti locali,
delle  funzioni  e  dei  compiti  ad  essi  conferiti  ai  sensi  dei
successivi articoli 77 e 78.