Art. 76. Funzioni della Regione 1. In coerenza con il precedente art. 4, la Regione esercita in materia di inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico le seguenti funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario a livello regionale: a) programmazione e pianificazione e indirizzi generali; b) criteri generali per i finanziamenti; c) mappatura elettromagnetica regionale; d) coordinamento, mediante concertazione con gli enti locali, delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti ai sensi dei successivi articoli 77 e 78.