Art. 77.
                       Funzioni delle province
    1.   Le  province  esercitano  le  seguenti  funzioni  e  compiti
amministrativi:
      a) in  tema  di  inquinamento  acustico,  approvano  i piani di
risanamento comunali e ne verificano l'attuazione;
      b) in    tema    di    inquinamento   atmosferico,   rilasciano
l'abilitazione  alla  conduzione  di  impianti termici e gestiscono i
relativi   corsi   di   formazione,   nonche'   curano  la  tenuta  e
l'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione.
    2. Alle    province    sono   altresi'   delegate   le   funzioni
amministrative concernenti:
      a) provvedimenti relativi agli impianti connessi ad attivita' a
ridotto inquinamento atmosferico;
      b) rilascio  delle  autorizzazioni  per la costruzione di nuovi
impianti;
      c) emissioni ad inquinamento poco significativo;
      d) tenuta  e  aggiornamento  degli  inventari  delle  fonti  di
emissione;
      e) nullaosta  ai fini di tutela ambientale e della salute della
popolazione per pontiradio e relativi ripetitori, nonche' impianti di
telefonia mobile, che operino su vasta scala intercomunale.