Art. 77. Funzioni delle province 1. Le province esercitano le seguenti funzioni e compiti amministrativi: a) in tema di inquinamento acustico, approvano i piani di risanamento comunali e ne verificano l'attuazione; b) in tema di inquinamento atmosferico, rilasciano l'abilitazione alla conduzione di impianti termici e gestiscono i relativi corsi di formazione, nonche' curano la tenuta e l'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione. 2. Alle province sono altresi' delegate le funzioni amministrative concernenti: a) provvedimenti relativi agli impianti connessi ad attivita' a ridotto inquinamento atmosferico; b) rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti; c) emissioni ad inquinamento poco significativo; d) tenuta e aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione; e) nullaosta ai fini di tutela ambientale e della salute della popolazione per pontiradio e relativi ripetitori, nonche' impianti di telefonia mobile, che operino su vasta scala intercomunale.