Art. 78.
                         Funzioni dei comuni
    1.  I comuni singoli o associati e, nei casi di cui al precedente
art. 6,  le  comunita'  montane  esercitano  funzioni  in  materia di
inquinamento acustico adottando piani di contenimento ed abbattimento
del  rumore,  ai  sensi  dell'art. 10, comma 5 della legge 26 ottobre
1995,  n. 447, nonche' emettono ordinanze di carattere contingibile e
urgente  per  misure  temporanee  di  contenimento  o abbattimento di
emissioni sonore.
    2. I comuni esercitano funzioni di regolamentazione, rilevazione,
controllo,  autorizzazione  e  revoca in ordine a competenze comunali
riguardanti  attivita'  produttive,  sociali e culturali connesse con
emissioni sonore e atmosferiche.
    3.  I comuni, singoli o associati, rilasciano altresi' nulla-osta
ai  fini  di  tutela  ambientale e della salute della popolazione per
pontiradio  e  relativi  ripetitori,  nonche'  impianti  di telefonia
mobile, che operino nell'ambito comunale o intercomunale.