Art. 79. Funzioni della provincia 1. Ferma restando la ripartizione dei compiti e delle funzioni in base al decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dal decreto legislativo n. 382/1997, alle province sono delegate le funzioni in materia di rifiuti speciali e pericolosi relativamente all'approvazione del progetto e all'autorizzazione della realizzazione dell'impianto e all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero concernenti il deposito nel suolo, a mezzo discarica, di rifiuti inerti.