Art. 79.
                      Funzioni della provincia
    1. Ferma restando la ripartizione dei compiti e delle funzioni in
base  al  decreto legislativo n. 22/1997, come modificato dal decreto
legislativo  n.  382/1997, alle province sono delegate le funzioni in
materia    di    rifiuti    speciali   e   pericolosi   relativamente
all'approvazione    del    progetto    e   all'autorizzazione   della
realizzazione  dell'impianto  e  all'esercizio  delle  operazioni  di
smaltimento  e  recupero  concernenti  il deposito nel suolo, a mezzo
discarica, di rifiuti inerti.