Art. 8.
                            Concertazione
    1.  Al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata
con  tritti  i  soggetti  del  sistema  regionale delle autonomie, la
Regione  Molise organizza l'esercizio delle funzioni amministrative a
livello   locale  anche  mediante  intese,  convenzioni,  accordi  di
programma ed altre forme di negoziazione interistituzionale, anche in
sede di Conferenza regionale delle autonomie locali, con le province,
i  comuni  capoluogo,  le  comunita' montane le associazioni molisane
dell'ANCI,  dell'UPI  e  dell'UNCEM,  nonche'  con altri singoli enti
locali.  Gli  atti  di concertazione sono sottoscritti dal presidente
della  giunta regionale sulla base di atti di indirizzo del consiglio
regionale.
    2. Gli strumenti di concertazione di cui al comma 1 sono altresi'
utilizzati  ai  fini  del  trasferimento  dei  beni  e  delle risorse
finanziarie  e umane, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 31
marzo  1998,  n.  112,  nonche'  ai fini della ripartizione del Fondo
regionale per il sistema delle autonomie locali di cui all'art. 10.
    3.  Gli  atti  di  concertazione  si conformano alle disposizioni
contenute  nella  presente  legge  e,  in  particolare, ai principi e
criteri  generali  indicati  all'art. 3. Tengono conto altresi' delle
indicazioni  e  degli  obiettivi  contenuti  nel  piano  regionale di
sviluppo,  negli  atti  regionali  di  programmazione,  nel  bilancio
regionale e nelle leggi regionali ad esso collegate.
    4.  La  giunta  regionale,  entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore  della  presente  legge,  propone al consiglio regionale uno o
piu' atti di indirizzo concernenti:
      a) i  criteri  fondamentali  per la determinazione delle misure
cli  contenuto  finanziario,  patrimoniale  e  strumentale necessarie
all'esercizio  effettivo  dei compiti e delle funzioni amministrative
da  parte  degli  enti locali secondo quanto disposto dall'art. 7 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 12;
      b) i criteri di base per la ripartizione e l'assegnazione delle
risorse   finanziarie  del  fondo  regionale  per  il  sistema  delle
autonomie locali.
    5.  Le  proposte  di cui al comma precedente sono formulate dalla
giunta  regionale  previo  parere  della  conferenza  regionale delle
autonomie locali istituita ai sensi dell'art. 9.