Art. 8. Concertazione 1. Al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata con tritti i soggetti del sistema regionale delle autonomie, la Regione Molise organizza l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale anche mediante intese, convenzioni, accordi di programma ed altre forme di negoziazione interistituzionale, anche in sede di Conferenza regionale delle autonomie locali, con le province, i comuni capoluogo, le comunita' montane le associazioni molisane dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, nonche' con altri singoli enti locali. Gli atti di concertazione sono sottoscritti dal presidente della giunta regionale sulla base di atti di indirizzo del consiglio regionale. 2. Gli strumenti di concertazione di cui al comma 1 sono altresi' utilizzati ai fini del trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie e umane, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' ai fini della ripartizione del Fondo regionale per il sistema delle autonomie locali di cui all'art. 10. 3. Gli atti di concertazione si conformano alle disposizioni contenute nella presente legge e, in particolare, ai principi e criteri generali indicati all'art. 3. Tengono conto altresi' delle indicazioni e degli obiettivi contenuti nel piano regionale di sviluppo, negli atti regionali di programmazione, nel bilancio regionale e nelle leggi regionali ad esso collegate. 4. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, propone al consiglio regionale uno o piu' atti di indirizzo concernenti: a) i criteri fondamentali per la determinazione delle misure cli contenuto finanziario, patrimoniale e strumentale necessarie all'esercizio effettivo dei compiti e delle funzioni amministrative da parte degli enti locali secondo quanto disposto dall'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 12; b) i criteri di base per la ripartizione e l'assegnazione delle risorse finanziarie del fondo regionale per il sistema delle autonomie locali. 5. Le proposte di cui al comma precedente sono formulate dalla giunta regionale previo parere della conferenza regionale delle autonomie locali istituita ai sensi dell'art. 9.