Art. 80.
                       Funzioni della Regione
    1.  In  materia  di  risorse  idriche  e  di difesa del suolo, la
Regione   esercita   funzioni  di  pianificazione,  programmazione  e
indirizzo  che  attengono ad esigenze di carattere unitario a livello
regionale.
    2.   La   Regione   esercita   altresi'   le   seguenti  funzioni
amministrative:
      a) le  intese  con  lo  Stato, e in particolare quelle previste
dagli  articoli  29,  comma  3,  e  89,  commi  2, 3 e 5, del decreto
legislativo n. 112/1998, nonche' le intese con le altre regioni;
      b) attivita'   relative   alle   grandi  derivazioni  di  acqua
pubblica;
      c) nomina  di  regolatori  per  il riparto delle disponibilita'
idriche  di  cui  all'art. 89,  comma  1,  lettera  l),  del  decreto
legislativo n. 112/1998;
      d) determinazione  dei canoni di concessione del demanio idrico
non  marittimo, introito dei relativi proventi e loro destinazione ai
sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 112/1998;
      e) classificazione  e riclassificazione degli abitati instabili
da consolidare e/o trasferire ai sensi della legge n. 445/1908;
      f) pareri  di  cui  all'art.  13 della legge n. 64/1974 per gli
abitati classificati ai sensi della legge n. 445/1908.
    3.  La  Regione,  ai  sensi  del  precedente  art. 19, procede al
riordino  della  materia  tenendo conto dei compiti dell'Ente Risorse
Idriclie Molise (ERIM), di cui alla legge regionale 2 settembre 1980,
n.  31  e  successive  modificazioni,  in  attuazione  della legge n.
36/1994, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche".