Art. 80. Funzioni della Regione 1. In materia di risorse idriche e di difesa del suolo, la Regione esercita funzioni di pianificazione, programmazione e indirizzo che attengono ad esigenze di carattere unitario a livello regionale. 2. La Regione esercita altresi' le seguenti funzioni amministrative: a) le intese con lo Stato, e in particolare quelle previste dagli articoli 29, comma 3, e 89, commi 2, 3 e 5, del decreto legislativo n. 112/1998, nonche' le intese con le altre regioni; b) attivita' relative alle grandi derivazioni di acqua pubblica; c) nomina di regolatori per il riparto delle disponibilita' idriche di cui all'art. 89, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 112/1998; d) determinazione dei canoni di concessione del demanio idrico non marittimo, introito dei relativi proventi e loro destinazione ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 112/1998; e) classificazione e riclassificazione degli abitati instabili da consolidare e/o trasferire ai sensi della legge n. 445/1908; f) pareri di cui all'art. 13 della legge n. 64/1974 per gli abitati classificati ai sensi della legge n. 445/1908. 3. La Regione, ai sensi del precedente art. 19, procede al riordino della materia tenendo conto dei compiti dell'Ente Risorse Idriclie Molise (ERIM), di cui alla legge regionale 2 settembre 1980, n. 31 e successive modificazioni, in attuazione della legge n. 36/1994, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche".