Art. 81.
                       Funzioni delle province
    1. Alle  province  sono  attribuite  le  funzioni  amministrative
riguardanti:
      a) quelle  individuate  dal  decreto  legislativo  n. 112/1998,
art. 89, alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h);
      b) piccole derivazioni di acqua pubblica, ricerca, estrazione e
utilizzazione  delle  acque  sotterranee,  tutela  del sistema idrico
sotterraneo;
      c) catasto dei pozzi;
      d) opere di bonifica;
      e) progettazione,   realizzazione   e  gestione  di  interventi
finalizzati  alla  salvaguardia,  consolidamento  e  sistemazione del
suolo,  ivi  compresi  gli  interventi  d'urgenza interessanti centri
abitati, anche a richiesta dei comuni;
      f) pareri  preventivi  ai  sensi  dell'art.  2  della  legge n.
64/1974,  per la realizzazione di opere negli abitati classificati da
consolidare ai sensi della legge n. 445/1908.