Art. 83.
             Finzioni della Regione e legge di riordino
    1. La Regione svolge funzioni amministrative in materia di lavori
pubblici  che  attengono  ad esigenze di carattere unitario a livello
regionale  e, in particolare, riguardanti adozione di piani annuali e
pluriennali e le opere di diretta competenza regionale.
    2.  Con  legge  regionale,  da  adottarsi ai sensi del precedente
art. 19,  si  procede  al riordino della materia dei lavori pubblici,
incentivando forme di raccordo e di concertazione tra gli enti locali
e  la  Regione,  segnatamente  in  vista di una gestione unificata di
compiti di carattere tecnico e amministrativo.
    3.  La  legge di cui al precedente comma prevede la possibillita'
che  gli  uffici regionali, in coordinamento con le province e previe
intese con gli enti interessati, svolgano attivita' dl progettazione,
appalto,  direzione  e contabilita' delle opere pubbliche su incarico
dei  comuni e delle comunita' montane, secondo priorita' da riservare
agli  enti  privi  di  strutture  tecniche.  Resta  in  ogni  caso la
competenza degli enti all'approvazione dei progetti.