Art. 83. Finzioni della Regione e legge di riordino 1. La Regione svolge funzioni amministrative in materia di lavori pubblici che attengono ad esigenze di carattere unitario a livello regionale e, in particolare, riguardanti adozione di piani annuali e pluriennali e le opere di diretta competenza regionale. 2. Con legge regionale, da adottarsi ai sensi del precedente art. 19, si procede al riordino della materia dei lavori pubblici, incentivando forme di raccordo e di concertazione tra gli enti locali e la Regione, segnatamente in vista di una gestione unificata di compiti di carattere tecnico e amministrativo. 3. La legge di cui al precedente comma prevede la possibillita' che gli uffici regionali, in coordinamento con le province e previe intese con gli enti interessati, svolgano attivita' dl progettazione, appalto, direzione e contabilita' delle opere pubbliche su incarico dei comuni e delle comunita' montane, secondo priorita' da riservare agli enti privi di strutture tecniche. Resta in ogni caso la competenza degli enti all'approvazione dei progetti.