Art. 84.
                       Funzioni delle province
    1. Le province esercitano le seguenti funzioni amministrative:
      a) programmazione di livello provinciale;
      b) opere di competenza provinciale;
      c) attivita' collegate alla cessazione del soppresso intervento
nel  Mezzogiorno,  di  cui  all'art.  94,  lettera  f),  del  decreto
legislativo n. 112/1998;
      d) realizzazione,  fornitura  e  manutenzione  delle  opere  di
edilizia  scolastica  di  cui  all'art.  3, comma 1, lettera b) della
legge n. 23/1996;
      e) autorizzazione   alla   costruzione   ed   all'esercizio  di
elettrodotti con tensione sino a 150 kv.