Art. 84. Funzioni delle province 1. Le province esercitano le seguenti funzioni amministrative: a) programmazione di livello provinciale; b) opere di competenza provinciale; c) attivita' collegate alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno, di cui all'art. 94, lettera f), del decreto legislativo n. 112/1998; d) realizzazione, fornitura e manutenzione delle opere di edilizia scolastica di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della legge n. 23/1996; e) autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di elettrodotti con tensione sino a 150 kv.