Art. 85.
                         Funzioni dei comuni
    1. I comuni, singoli o associati, esercitano le seguenti funzioni
amministrative:
      a) partecipazione  e attuazione dei piani e programmi regionali
e provinciali;
      b) opere di competenza comunale;
      c) ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici;
      d) impianti elettrici di illuminazione pubblica;
      e) realizzazione,  fornitura  e  manutenzione  delle  opere  di
edilizia  scolastica  di  cui  all'art. 3, comma 1, lettera a), della
legge n. 23/1996.