Art. 85. Funzioni dei comuni 1. I comuni, singoli o associati, esercitano le seguenti funzioni amministrative: a) partecipazione e attuazione dei piani e programmi regionali e provinciali; b) opere di competenza comunale; c) ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici; d) impianti elettrici di illuminazione pubblica; e) realizzazione, fornitura e manutenzione delle opere di edilizia scolastica di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 23/1996.