Art. 86. Procedure di approvazione dei progetti di opere pubbliche 1. Per lo snellimento delle procedure di approvazione, i progetti di opere pubbliche di competenza regionale, per i quali la Regione e' stazione appaltante o stazione concedente, nonche' quelli da eseguirsi a cura di enti ed amministrazioni locali, di enti pubblici, anche economici, per la cui esecuzione sia stata programmata o disposta la concessione di finanziamento dalla Regione, sono approvati dal competente organo dell'ente attuatore o concedente, previo parere: a) del responsabile dell'ufficio tecnico dell'ente per progetti con finanziamento di importo fino a 5 milioni di Ecu. Qualora l'ente non disponga di ufficio tecnico, o il responsabile dello stesso non abbia titolo professionale adeguato, il parere viene dato, entro trenta giorni, dal capo dell'ufficio tecnico della provincia territorialmente competente o, decorso inutilmente il termine, dall'ingegnere capo dei lavori; b) del responsabile del settore regionale competente per materia per progetti concernenti opere da appaltare direttamente o in concessione dalla Regione con finanziamento di importo fino a 5 milioni di Ecu; c) del C.T.A.R. per progetti con finanziamento di importo superiore a 5 milioni di Ecu. 2. Per gli interventi di importo superiore al finanziamento assentito, il C.T.AR., nell'ambito della competenza definita al comma precedente, esamina il progetto preliminare ed esprime il parere consultivo limitatamente alla rispondenza dell'intervento proposto con la pianificazione e programmazione regionale. 3. Le varianti in corso d'opera relative a progetti di qualsiasi importo, redatte ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono approvate dagli enti attuatori secondo le procedure previste nel precedente comma 1 lettera a). 4. Gli atti di collaudo o i certificati di regolare esecuzione, per lavori di importo fino a 1 milione di Ecu, ed il rendiconto finale delle spese sostenute sono approvati dall'ente attuatore dell'intervento; alla Regione sono inviati gli atti deliberativi per la cessazione del rapporto di convenzione. 5. Le disposizioni di cui alla legge regionale n. 19/1979, come modificata dalla legge regionale n. 20/1980, dalla legge regionale n. 1/1985 e dalla legge regionale n. 12/1993, in contrasto o incompatibili con il presente articolo, sono abrogate.