Art. 86.
      Procedure di approvazione dei progetti di opere pubbliche
    1. Per lo snellimento delle procedure di approvazione, i progetti
di opere pubbliche di competenza regionale, per i quali la Regione e'
stazione   appaltante   o  stazione  concedente,  nonche'  quelli  da
eseguirsi a cura di enti ed amministrazioni locali, di enti pubblici,
anche  economici,  per  la  cui  esecuzione  sia  stata programmata o
disposta   la   concessione  di  finanziamento  dalla  Regione,  sono
approvati  dal  competente  organo  dell'ente attuatore o concedente,
previo parere:
      a) del responsabile dell'ufficio tecnico dell'ente per progetti
con  finanziamento di importo fino a 5 milioni di Ecu. Qualora l'ente
non  disponga  di ufficio tecnico, o il responsabile dello stesso non
abbia  titolo  professionale  adeguato,  il  parere viene dato, entro
trenta   giorni,   dal  capo  dell'ufficio  tecnico  della  provincia
territorialmente   competente  o,  decorso  inutilmente  il  termine,
dall'ingegnere capo dei lavori;
      b) del   responsabile  del  settore  regionale  competente  per
materia per progetti concernenti opere da appaltare direttamente o in
concessione  dalla  Regione  con  finanziamento  di  importo fino a 5
milioni di Ecu;
      c) del  C.T.A.R.  per  progetti  con  finanziamento  di importo
superiore a 5 milioni di Ecu.
    2. Per  gli  interventi  di  importo  superiore  al finanziamento
assentito, il C.T.AR., nell'ambito della competenza definita al comma
precedente,  esamina  il  progetto  preliminare  ed esprime il parere
consultivo  limitatamente  alla  rispondenza dell'intervento proposto
con la pianificazione e programmazione regionale.
    3.  Le varianti in corso d'opera relative a progetti di qualsiasi
importo,  redatte  ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono
approvate  dagli  enti  attuatori  secondo  le procedure previste nel
precedente comma 1 lettera a).
    4.  Gli  atti di collaudo o i certificati di regolare esecuzione,
per  lavori  di  importo  fino  a  1 milione di Ecu, ed il rendiconto
finale  delle  spese  sostenute  sono  approvati  dall'ente attuatore
dell'intervento;  alla Regione sono inviati gli atti deliberativi per
la cessazione del rapporto di convenzione.
    5.  Le  disposizioni di cui alla legge regionale n. 19/1979, come
modificata dalla legge regionale n. 20/1980, dalla legge regionale n.
1/1985   e   dalla   legge  regionale  n.  12/1993,  in  contrasto  o
incompatibili con il presente articolo, sono abrogate.