Art. 87.
                       Funzioni della Regione
    1.  In  coerenza con il precedente art. 4, la Regione esercita le
funzioni  e  i  compiti  amministrativi  in materia di viabilita' che
attengono  ad  esigenze di carattere unitario e, segnatamente, quelle
di  programmazione,  coordinamento, direttive e prescrizioni tecniche
degli  interventi  per  la  realizzazione,  manutenzione  e gestione,
classificazione  e  declassificazione  della  rete viaria regionale e
delle strade provinciali.
    2.  Per  quanto  riguarda  le  tratte  autostradali, comprese nel
territorio  regionale  e  non  rientranti  nella  rete autostradale e
stradale   nazionale,   la   Regione  provvede  alle  concessioni  di
costruzioni di esercizio e alla determinazione dei pedaggi.