Art. 87. Funzioni della Regione 1. In coerenza con il precedente art. 4, la Regione esercita le funzioni e i compiti amministrativi in materia di viabilita' che attengono ad esigenze di carattere unitario e, segnatamente, quelle di programmazione, coordinamento, direttive e prescrizioni tecniche degli interventi per la realizzazione, manutenzione e gestione, classificazione e declassificazione della rete viaria regionale e delle strade provinciali. 2. Per quanto riguarda le tratte autostradali, comprese nel territorio regionale e non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, la Regione provvede alle concessioni di costruzioni di esercizio e alla determinazione dei pedaggi.