Art. 88.
                       Funzioni delle province
    1.  Sono  attribuite  alle province le funzioni di progettazione,
costruzione,  manutenzione  e gestione delle strade della rete viaria
regionale  non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale,
nonche'  di  proposta di classificazione delle strade provinciali, di
classifica delle strade comunali, vicinali e delle strade di bonifica
montana,   di   autorizzazione   dei   trasporti  eccezionali,  della
tariffazione di licenze, concessioni e pubblicita' lungo le strade.
    2.  Le  strade gia' appartenenti al demanio stradale non comprese
nella  rete  autostradale  e  stradale  nazionale  sono trasferite al
demanio delle province territorialmente competenti.