Art. 88. Funzioni delle province 1. Sono attribuite alle province le funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle strade della rete viaria regionale non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, nonche' di proposta di classificazione delle strade provinciali, di classifica delle strade comunali, vicinali e delle strade di bonifica montana, di autorizzazione dei trasporti eccezionali, della tariffazione di licenze, concessioni e pubblicita' lungo le strade. 2. Le strade gia' appartenenti al demanio stradale non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale sono trasferite al demanio delle province territorialmente competenti.