Art. 9. Conferenza regionale delle autonomie locali 1. E' istituita la conferenza regionale delle autonomie locali. 2. La conferenza e' organo di confronto e di consultazione permanente sullo sviluppo e la costruzione del sistema integrato delle autonoinie locali; formula proposte e pareri obbligatori agli organi regionali e agli enti locali sull'attuazione della presente legge, sull'applicazione dei principi e criteri autonomistici di cui agli articoli 1 e 3 nelle attivita' normative, programmatorie e amministrative della Regione, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, nonche' in tutti gli altri casi previsti dalle leggi regionali. 3. In particolare, la conferenza esprime parere: a) sulle linee generali dell'attivita' normativa regionale che interessa direttamente gli enti locali e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica regionale e della politica finanziaria e di bilancio b) sulle procedure e strumenti di raccordo tra i vari livelli di governo; c) sulle proposte di legge regionale ed atti generali concernenti l'allocazione delle funzioni amministrative a livello locale e la relativa ripartizione delle risorse; d) sulle linee generali di gestione dei processi di riorganizzazione e mobilita' del personale connessi con il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali; e) sui criteri generali relativi alle attivita' di gestione ed erogazione dei servizi pubblici; f) sugli altri argomenti per i quali il presidente della giunta regionale ritenga opportuno acquisire il parere della conferenza, tenendo conto anche delle richieste dei presidenti delle associazioni delle autonomie locali. 4. La conferenza ha, inoltre, compiti di: a) concertazione e di promozione di intese tra Regione, province, comuni, comunita' montane ed altri enti locali al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune; b) studio per la ottimizzazione dei rapporti tra la Regione e le autonomie locali; c) studio e proposta per la predisposizione e il funzionamento di un sistema di scambio di dati e informazioni di comune interesse; 5. Nei casi in cui la Regione Molise e' chiamata a formulare proposte in sede di conferenza unificata Stato-regioni-citta'-autonomie locali, relativamente a funzioni di interesse o rilievo nazionale, mantenute in capo allo Stato, puo' sentire la conferenza regionale di cui al presente articolo. 6. La conferenza e' presieduta dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato ed e' formata da: l'assessore regionale competente ai rapporti con gli enti locali; i presidenti delle province o un assessore da loro delegato; un presidente di comunita' montana, designato dalla delegazione regionale dell'Uncem; i sindaci dei comuni capoluogo di provincia; tre sindaci designati dalla sezione regionale dell'ANCI; i presidenti delle associazioni regionali di Anci, Uncem e U.P.I. 7. Sono invitati alle riunioni gli assessori regionali interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Sono altresi' invitati i rappresentanti delle camere di C.I.A.A., dell'universita' e di altri enti ad autonomia funzionale quando devono essere trattati argomenti connessi con le rispettive funzioni. 8. La conferenza e' nominata dal presidente della giunta regionale e dura in carica sino alla scadenza della legislatura regionale. 9. La conferenza, nell'ambito della sua autonomia organizzativa, approva un regolamento per il suo funzionamento, costituendo in ogni caso una commissione con il compito di esprimere pareri e indirizzi sulle questioni connesse con la mobilita' del personale e il trasferimento delle risorse. 10. Quale supporto tecnico, conoscitivo e valutativo della conferenza e' costituito un osservatorio permanente delle attivita' programmatorie e finanziarie della Regione e delle autonomie locali.