Art. 90.
                       Funzioni della Regione
    1.  La Regione esercita in materia di trasporto pubblico locale i
compiti  e  le  funzioni  amministrative che attengono ad esigenze di
carattere   unitario   a   livello   regionale   e,  in  particolare,
riguardanti:
      a) il piano regionale dei trasporti;
      b) gli iridirizzi per la pianificazione dei trasporti locali;
      c) gli  investimenti, raccordati con quelli dello Stato e degli
enti locali, mediante accordi di programma;
      d) individuazione,  d'intesa  con  gli enti locali, dei servizi
minimi e delle aree a domanda debole;
      e) modalita'  per  la  determinazione  delle  tariffe, in vista
della integrazione intermodale;
      f) ripartizione delle risorse finanziarie tra gli enti locali;
      g) servizi  di  trasporto  su  ferro attualmente in concessione
alla  FF.SS.  -  S.p.a.  e  relativi  contratti  di servizio, nonche'
accordo   di   programma  con  il  ministero  dei  trasporti  per  il
risanamento economico;
      h) disciplina, anche graduale, delle regole a livello regionale
e locale di concorrenzialita' nella gestione dei servizi:
      i) criteri per servizi di linea speciali;
      l) concessioni per la gestione di infrastrutture ferroviarie di
interesse regionale;
      m) interporti di interesse regionale.
    2.  La  Regione adotta, ai sensi del precedente art. 19, la legge
di  riordino  della  materia,  sulla base dei principi della legge n.
59/1997,  art. 4,  comma 4, lettere a) e b) e del decreto legislativo
n. 422/1997.