Art. 91. Funzioni delle province 1. Le province esercitano le seguenti funzioni amministrative: a) piani provinciali di bacino, assicurando la partecipazione dei comuni e delle comunita montane; b) verifica di compatibilita' dei piani urbani del traffico dei comuni; c) autorizzazione e vigilanza tecnica sulle autoscuole e scuole nautiche; d) riconoscimento dell'idoneita' degli insegnanti di autoscuole; e) autorizzazioni a imprese di riparazione di autoveicoli per le revisioni; f) licenze, tenuta albo provinciale, titoli professionali nell'autotrasporto di merci; g) noleggio da autorimessa con autobus; h) piani per la mobilita' di handicappati; i) dismissione di materiale rotabile utilizzato per servizio pubblico; l) autorizzazioni per la circolazione di veicoli eccezionali e di macchine agricole eccezionali; m) impianti a fune; n) approvazione dei regolamenti comunali per noleggio e servizio da piazza; o) promozione della collaborazione intercomunale; p) intese con la provincia limitrofa per servizi di interesse comune; q) svolgimento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di competenza e relativi contratti di servizio; r) servizi pubblici di gran turismo su gomma.