Art. 91.
                       Funzioni delle province
    1. Le province esercitano le seguenti funzioni amministrative:
      a) piani  provinciali  di bacino, assicurando la partecipazione
dei comuni e delle comunita montane;
      b) verifica di compatibilita' dei piani urbani del traffico dei
comuni;
      c) autorizzazione e vigilanza tecnica sulle autoscuole e scuole
nautiche;
      d) riconoscimento    dell'idoneita'    degli    insegnanti   di
autoscuole;
      e) autorizzazioni  a  imprese di riparazione di autoveicoli per
le revisioni;
      f) licenze,   tenuta  albo  provinciale,  titoli  professionali
nell'autotrasporto di merci;
      g) noleggio da autorimessa con autobus;
      h) piani per la mobilita' di handicappati;
      i) dismissione  di  materiale  rotabile utilizzato per servizio
pubblico;
      l) autorizzazioni  per la circolazione di veicoli eccezionali e
di macchine agricole eccezionali;
      m) impianti a fune;
      n) approvazione   dei   regolamenti  comunali  per  noleggio  e
servizio da piazza;
      o) promozione della collaborazione intercomunale;
      p) intese  con  la provincia limitrofa per servizi di interesse
comune;
      q) svolgimento  delle  procedure  concorsuali per l'affidamento
dei servizi di competenza e relativi contratti di servizio;
      r) servizi pubblici di gran turismo su gomma.