Art. 92.
                         Funzioni dei comuni
    1. I comuni, singoli o associati, esercitano le seguenti funzioni
amministrative:
      a) piani urbani del traffico;
      b) rete dei servizi minimi di competenza;
      c) adempimenti  di  cui  all'art. 14,  commi 4 e 5, del decreto
legislativo  n.  422/1997,  di intesa con i comuni limitrofi e, nelle
zone  montane,  con  le comunita' montane, per i servizi di trasporto
pubblico in aree a domanda debole, mediante veicoli fino a 9 posti;
      d) regolamentazione  dei  servizi  in  economia e affidamento e
vigilanza dei servizi di competenza.