Art. 93. Funzioni della Regione 1. La Regione, oltre alle funzioni conferite in materia di protezione civile ai sensi dell'art. 108, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 112/1998, esercita le seguenti: a) programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali; b) soccorso alle popolazioni sinistrate; c) interventi urgenti nei casi di crisi, di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) della legge n. 225/1992, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; d) indirizzi per i piani provinciali di emergenza; e) coordinamento degli interventi per favorire il ritorno alle normali condizioni delle aree colpite da calamita'; f) spegnimento degli incendi boschivi, salva la competenza dello Stato in ordine al soccorso aereo; g) dichiarazione dello stato di calamita' e individuazione dei territori danneggiati; h) organizzazione del volontariato. 2. La Regione Molise, previa intesa con lo Stato e le altre regioni, partecipa a iniziative di protezione civile in altre regioni, coordinando, nel proprio territorio, interventi di solidarieta', nonche' attivita' di previsione e prevenzione dell'emergenza. 3. La giunta regionale formula direttive e specifica le attribuzioni del presidente, dell'assessore e del dirigente del servizio per la protezione civile. 4. La Regione, ai sensi del precedente art. 19, procede alla disciplina della protezione civile e alla organizzazione del relativo sistema regionale, nonche' al riordino delle disposizioni in materia di volontariato di cui alle leggi regionali numeri 3/1995 e 5/1997. 5. La Regione, oltre all'esercizio di funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento delle funzioni conferite agli enti locali, fornisce agli enti stessi, attraverso il competente servizio per la protezione civile, ogni forma di collaborazione per il migliore espletamento delle funzioni delegate.