Art. 93.
                       Funzioni della Regione
    1.  La  Regione,  oltre  alle  funzioni  conferite  in materia di
protezione  civile  ai  sensi dell'art. 108, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo n. 112/1998, esercita le seguenti:
      a) programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base
degli indirizzi nazionali;
      b) soccorso alle popolazioni sinistrate;
      c) interventi  urgenti  nei  casi  di  crisi, di cui all'art. 2
comma  1  lettera  b)  della legge n. 225/1992, avvalendosi anche del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
      d) indirizzi per i piani provinciali di emergenza;
      e) coordinamento  degli interventi per favorire il ritorno alle
normali condizioni delle aree colpite da calamita';
      f) spegnimento  degli  incendi  boschivi,  salva  la competenza
dello Stato in ordine al soccorso aereo;
      g) dichiarazione  dello stato di calamita' e individuazione dei
territori danneggiati;
      h) organizzazione del volontariato.
    2.  La  Regione  Molise,  previa  intesa  con lo Stato e le altre
regioni,  partecipa  a  iniziative  di  protezione  civile  in  altre
regioni,   coordinando,   nel   proprio   territorio,  interventi  di
solidarieta',   nonche'   attivita'   di   previsione  e  prevenzione
dell'emergenza.
    3.   La   giunta  regionale  formula  direttive  e  specifica  le
attribuzioni  del  presidente,  dell'assessore  e  del  dirigente del
servizio per la protezione civile.
    4.  La  Regione,  ai  sensi  del precedente art. 19, procede alla
disciplina della protezione civile e alla organizzazione del relativo
sistema  regionale, nonche' al riordino delle disposizioni in materia
di volontariato di cui alle leggi regionali numeri 3/1995 e 5/1997.
    5.  La  Regione,  oltre  all'esercizio  di funzioni di indirizzo,
controllo  e coordinamento delle funzioni conferite agli enti locali,
fornisce  agli  enti stessi, attraverso il competente servizio per la
protezione  civile,  ogni  forma  di  collaborazione  per il migliore
espletamento delle funzioni delegate.