Art. 94.
                       Funzioni delle province
    1. Le province esercitano, oltre le funzioni di cui all'art. 108,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112/1998, le seguenti
funzioni:
      a) attuazione   in   ambito   provinciale  delle  attivita'  di
previsione  e degli interventi di prevenzione dei rischi, nell'ambito
della programmazione e degli indirizzi regionali;
      b) adozione di piani provinciali;
      c) rilevazione, raccolta, elaborazione e aggiornamento dei dati
relativi ai rischi nel territorio provinciale;
      d) vigilanza  sui  servizi urgenti, anche di natura tecnica, in
caso di eventi calamitosi;
    e) concorso alle attivita' di programmazione regionale.