Art. 94. Funzioni delle province 1. Le province esercitano, oltre le funzioni di cui all'art. 108, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112/1998, le seguenti funzioni: a) attuazione in ambito provinciale delle attivita' di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, nell'ambito della programmazione e degli indirizzi regionali; b) adozione di piani provinciali; c) rilevazione, raccolta, elaborazione e aggiornamento dei dati relativi ai rischi nel territorio provinciale; d) vigilanza sui servizi urgenti, anche di natura tecnica, in caso di eventi calamitosi; e) concorso alle attivita' di programmazione regionale.