Art. 95. Funzioni dei comuni 1. I comuni, singoli o associati, ai sensi del precedente art. 6, oltre alle funzioni conferite in base all'art. 108, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 112/1998, esercitano le seguenti funzioni amministrative: a) attuazione, in ambito comunale, della previsione e della prevenzione dei rischi, in base ai programmi regionali; b) provvedimenti, anche di emergenza, per i primi soccorsi nelle calamita' in ambito comunale; c) piani comunali e intercomunali di emergenza; d) coordinamento del volontariato a livello comunale e intercomunale.