Art. 95.
                         Funzioni dei comuni
    1. I comuni, singoli o associati, ai sensi del precedente art. 6,
oltre  alle funzioni conferite in base all'art. 108, comma 1, lettera
c),  del  decreto  legislativo  n.  112/1998,  esercitano le seguenti
funzioni amministrative:
      a) attuazione,  in  ambito  comunale,  della previsione e della
prevenzione dei rischi, in base ai programmi regionali;
      b) provvedimenti,  anche  di  emergenza,  per  i primi soccorsi
nelle calamita' in ambito comunale;
      c) piani comunali e intercomunali di emergenza;
      d) coordinamento   del   volontariato   a  livello  comunale  e
intercomunale.