Art. 96. Funzioni della Regione 1. La Regione provvede con successiva legge al riordino del servizio sanitario regionale, valorizzando in particolare il ruolo delle strutture di base dei comuni e delle comunita' montane. 2. In attesa della legge di riordino di cui al precedente comma 1, restano confermate in capo alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e di sanita' veterinaria riferiti alla Regione in base al titolo IV, capo I, del decreto legislativo n. 112/1998.