Art. 96.
                       Funzioni della Regione
    1.  La  Regione  provvede  con  successiva  legge al riordino del
servizio  sanitario  regionale,  valorizzando in particolare il ruolo
delle strutture di base dei comuni e delle comunita' montane.
    2.  In  attesa della legge di riordino di cui al precedente comma
1,  restano  confermate  in capo alla Regione le funzioni e i compiti
amministrativi  in  tema  di  salute  umana  e di sanita' veterinaria
riferiti  alla  Regione  in  base  al  titolo IV, capo I, del decreto
legislativo n. 112/1998.