Art. 97.
                          Riforma organica
    1. La Regione dispone, ai sensi del precedente art. 19, con legge
successiva  la  riforma  organica  del  sistema regionale dei servizi
sociali, ispirandosi ai seguenti principi e obiettivi:
      a) sistema  integrato  degli  interventi  sociali,  fondato sul
potenziamento dei servizi alla persona e al nucleo familiare;
      b) protezione  attiva  e  prevenzione  volte  a  valorizzare le
capacita'  e  le  potenzialita' delle persone, rafforzando le reti di
comunita';
      c) estendere  i servizi alla persona raccordando gli aspetti di
ordine umano e sociale con quelli di contenuto sanitario, formativo e
lavorativo;
      d) valorizzare  l'offerta dei servizi sociali e alla persona da
parte di organismi non lucrativi di utilita' sociale, di cooperazione
e  in  particolare  le cooperative sociali, gli enti di patronato, le
associazioni  di  volontariato  e  le  diverse  forme  dei  volontari
sociali;
      e) promozione   delle   risorse   delle  collettivita'  locali,
mettendo   in  valore  forme  innovative  di  collaborazione  per  la
creazione  e  la  gestione  di  interventi di autoaiuto, favorendo la
reciprocita'   e   la  solidarieta'  nell'ambito  della  vita  locale
comunitaria.
    2. Ai  fini dell'affidamento delle responsabilita' istituzionali,
saranno osservate, nella forma organica di cui al precedente comma 1,
le disposizioni generali della presente legge.
    3.  Fino all'entrata in vigore della riforma di cui al precedente
comma  1,  la ripartizione delle funzioni e dei compiti in materia di
servizi  sociali  e'  confermata  in base alla legislazione regionale
vigente,  salvo  diverse  previsioni  di  conferimento della presente
legge.