Art. 97. Riforma organica 1. La Regione dispone, ai sensi del precedente art. 19, con legge successiva la riforma organica del sistema regionale dei servizi sociali, ispirandosi ai seguenti principi e obiettivi: a) sistema integrato degli interventi sociali, fondato sul potenziamento dei servizi alla persona e al nucleo familiare; b) protezione attiva e prevenzione volte a valorizzare le capacita' e le potenzialita' delle persone, rafforzando le reti di comunita'; c) estendere i servizi alla persona raccordando gli aspetti di ordine umano e sociale con quelli di contenuto sanitario, formativo e lavorativo; d) valorizzare l'offerta dei servizi sociali e alla persona da parte di organismi non lucrativi di utilita' sociale, di cooperazione e in particolare le cooperative sociali, gli enti di patronato, le associazioni di volontariato e le diverse forme dei volontari sociali; e) promozione delle risorse delle collettivita' locali, mettendo in valore forme innovative di collaborazione per la creazione e la gestione di interventi di autoaiuto, favorendo la reciprocita' e la solidarieta' nell'ambito della vita locale comunitaria. 2. Ai fini dell'affidamento delle responsabilita' istituzionali, saranno osservate, nella forma organica di cui al precedente comma 1, le disposizioni generali della presente legge. 3. Fino all'entrata in vigore della riforma di cui al precedente comma 1, la ripartizione delle funzioni e dei compiti in materia di servizi sociali e' confermata in base alla legislazione regionale vigente, salvo diverse previsioni di conferimento della presente legge.