Art. 98. Ripartizione delle funzioni 1. La Regione esercita le funzioni in materia di servizi sociali che riguardano la programmazione, il coordinamento e l'indirizzo nelle materie conferite dal capo II, titolo IV del decreto legislativo n. 112/1998, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 132, comma 2, del medesimo. In particolare, la Regione: a) promuove lo sviluppo dei servizi e la realizzazione di interventi innovativi, incentivando la realizzazione delle strutture socio-assistenziali; b) stabilisce i requisiti minimi delle strutture socio-assistenziali c) coordina il sistema informativo socio-assistenziale nel quadro del sistema informativo regionale; d) gestisce, con la partecipazione delle autonomie locali, la quota del fondo nazionale per le politiche sociali assegnata alla Regione. 2. I comuni singoli o associati e, nei casi di cui al precedente art. 6, le comunita' montane esercitano tutte le funzioni e i compiti amministrativi di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali non attribuiti ad altri soggetti, nonche' la progettazione e la realizzazione della rete dei servizi stessi, in coerenza con la programmazione regionale e in raccordo con la pianificazione e la gestione dei servizi sanitari. In particolare, esercitano le funzioni relative a: a) funzionamento e vigilanza delle strutture socio-assistenziali; b) nomina degli organi amministrativi della IPAB; c) valorizzazione del volontariato ai sensi della legislazione regionale vigente. 3. Le province esercitano funzioni e compiti di programmazione e rilevazione del bisogno socio-assistenziale, d'intesa con i comuni e le comunita' montane, che riguardano l'insieme del loro territorio e sono delegate all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tenuta degli albi del volontariato, dell'associazionismo sociale, delle cooperative sociali.