Art. 98.
                     Ripartizione delle funzioni
    1.  La Regione esercita le funzioni in materia di servizi sociali
che  riguardano  la  programmazione,  il  coordinamento e l'indirizzo
nelle   materie   conferite  dal  capo  II,  titolo  IV  del  decreto
legislativo  n.  112/1998, nei confronti dei soggetti di cui all'art.
132, comma 2, del medesimo. In particolare, la Regione:
      a) promuove  lo  sviluppo  dei  servizi  e  la realizzazione di
interventi  innovativi, incentivando la realizzazione delle strutture
socio-assistenziali;
      b) stabilisce    i    requisiti    minimi    delle    strutture
socio-assistenziali
      c) coordina  il  sistema  informativo  socio-assistenziale  nel
quadro del sistema informativo regionale;
      d) gestisce,  con  la partecipazione delle autonomie locali, la
quota  del  fondo  nazionale  per le politiche sociali assegnata alla
Regione.
    2.  I comuni singoli o associati e, nei casi di cui al precedente
art. 6, le comunita' montane esercitano tutte le funzioni e i compiti
amministrativi  di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali
non  attribuiti  ad  altri  soggetti,  nonche'  la progettazione e la
realizzazione  della  rete  dei  servizi  stessi,  in coerenza con la
programmazione  regionale  e  in  raccordo con la pianificazione e la
gestione dei servizi sanitari. In particolare, esercitano le funzioni
relative a:
      a) funzionamento      e      vigilanza      delle     strutture
socio-assistenziali;
      b) nomina degli organi amministrativi della IPAB;
      c) valorizzazione  del volontariato ai sensi della legislazione
regionale vigente.
    3.  Le province esercitano funzioni e compiti di programmazione e
rilevazione  del bisogno socio-assistenziale, d'intesa con i comuni e
le  comunita' montane, che riguardano l'insieme del loro territorio e
sono  delegate all'esercizio delle funzioni amministrative in materia
di  tenuta degli albi del volontariato, dell'associazionismo sociale,
delle cooperative sociali.